La natura fiduciaria dell’incarico conferito a un collaboratore dell’organo politico non determina, di per sé, l’insindacabilità contabile delle modalità con cui viene disposto il recesso. La sentenza n. 156/2026 traccia un confine netto tra discrezionalità politica e responsabilità amministrativa: scegliere di non avvalersi più di un collaboratore fiduciario può essere scelta politica; licenziarlo senza rispettare le regole dell’ordinamento è altra cosa.

La vicenda nasce dalla cessazione del rapporto con un segretario particolare del vertice politico del Consiglio provinciale di Trento. Il giudice del lavoro aveva dichiarato nullo il licenziamento, determinando rilevanti esborsi per l’ente. La Procura contabile aveva quindi contestato all’amministratore una gestione gravemente negligente del recesso, chiedendo il risarcimento di circa 89.700 euro.

Il primo giudice aveva escluso la giurisdizione contabile, ritenendo l’atto espressione dell’autonomia politico-organizzativa. La Terza Sezione centrale ribalta l’impostazione.

Il passaggio centrale è particolarmente chiaro: la fiduciarietà non costituisce un autonomo titolo di immunità. La libertà politica riguarda la decisione di interrompere la collaborazione; diversa è la sua “attuazione giuridica”, che incide su un rapporto di lavoro e deve rispettare presupposti, forme e limiti stabiliti dall’ordinamento.

La Corte distingue così il nucleo politico della scelta dalle modalità gestionali della sua esecuzione. Il giudice contabile non può stabilire chi debba godere della fiducia dell’amministratore, ma può verificare se l’esercizio del potere datoriale abbia prodotto, per grave negligenza, un danno alle finanze pubbliche.

Importante anche il richiamo alla legge 7 gennaio 2026, n. 1: le nuove regole sulla buona fede degli organi politici, sulla colpa grave e sul concorso dell’amministrazione potranno incidere sul merito della responsabilità, ma non restringono la giurisdizione contabile.

La sentenza consegna un principio operativo molto concreto: fiducia non significa libertà dalle regole. Presidenti, assessori, amministratori e vertici politici possono scegliere i propri collaboratori, ma la cessazione del rapporto deve essere tecnicamente e giuridicamente corretta.

Per uffici del personale, segretari generali e strutture legislative aumenta quindi l’importanza della fase istruttoria: motivazioni, presupposti contrattuali, correttezza procedimentale e tracciabilità dei pareri diventano strumenti essenziali anche di prevenzione del danno erariale.

La partita, ora, torna al giudice di primo grado. La giurisdizione c’è; resta da stabilire se vi sia davvero colpa grave. Ed è proprio su questo terreno che la riforma del 2026 dovrà affrontare uno dei suoi primi veri banchi di prova.