Un insegnante può svolgere una libera professione. Ma non può farlo semplicemente confidando nella tolleranza, nella conoscenza informale o nel silenzio dell’amministrazione.
È questo il primo messaggio della sentenza n. 131/2026 della Corte dei conti Lombardia.
La docente, assunta a tempo pieno, aveva continuato ad esercitare la professione di psicologa e psicoterapeuta senza avere mai formalmente richiesto né ottenuto l’autorizzazione del dirigente scolastico. L’art. 508, comma 15, d.lgs. n. 297/1994 consente infatti ai docenti l’esercizio della libera professione, ma soltanto previa autorizzazione. E l’autorizzazione, precisa la Corte, deve essere scritta, preventiva e non può essere sostituita da comportamenti concludenti o sanatorie successive.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda però la nuova colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026. La Corte applica espressamente la novella ai giudizi pendenti e ritiene integrata la “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”: l’obbligo autorizzatorio era sufficientemente chiaro e la sua inosservanza, quindi, inescusabile.
Niente dolo, però. La pubblicità dell’attività professionale, la regolare dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte depongono, secondo i giudici, più per un errore sulla disciplina applicabile che per una volontà fraudolenta.
Ed è sul quantum che la pronuncia diventa particolarmente interessante. La Sezione rifiuta di identificare automaticamente il danno con il fatturato lordo: il “compenso” da riversare non può comprendere somme mai realmente entrate nel patrimonio del professionista. Nel caso concreto, il danno viene quindi determinato sul netto effettivamente percepito e poi ulteriormente ridotto, mediante il potere riduttivo, al 60%, sino a 29.676,60 euro.
I profili di interesse.
La sentenza consegna alla PA un principio doppio. Massimo rigore sull’autorizzazione preventiva; maggiore aderenza alla realtà economica nella quantificazione del danno.
Per dipendenti, dirigenti e amministrazioni il suggerimento operativo è netto: le attività esterne devono essere sempre previamente formalizzate e autorizzate. Ma, quando si arriva al giudizio contabile, non basta moltiplicare fatture e compensi: occorre accertare quale sia stato il vantaggio economico effettivamente acquisito dal dipendente.
Una decisione, dunque, severa sul precetto ma meno automatica sulla condanna: l’illecito può essere chiaro, il danno deve comunque essere reale.