La vicenda riguarda un contributo regionale di 243.955,32 euro, finanziato nell’ambito del PSR, destinato al miglioramento della viabilità di accesso a terreni agricoli e forestali in un Comune ligure. Secondo la Procura contabile, dietro l’apparente finalità pubblica vi era però un progetto costruito anche per avvantaggiare interessi privati: alcuni lavori avevano interessato tratti ricadenti su proprietà privata e gli elaborati progettuali presentavano omissioni e rappresentazioni cartografiche ritenute decettive.

Il dato più interessante è però processuale. Sugli stessi fatti la Procura europea aveva chiesto nel settembre 2024 il rinvio a giudizio per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, al momento della decisione contabile, il processo penale era ancora in corso.

La Corte dei conti esercita così in totale indipendenza tutta la propria autonomia.

È pacifico, infatti, che la responsabilità amministrativa non costituisca l’appendice patrimoniale del processo penale. Il giudice contabile dispone di propri criteri di accertamento, proprie regole causali e una propria valutazione dell’elemento soggettivo. Il Collegio ricostruisce con dovizia di elementi la sequenza delle condotte e ritiene provati tanto lo sviamento delle risorse quanto il dolo dei convenuti.

Una giurisdizione, dunque, non subordinata ai tempi del penale: e in questo caso persino più veloce.

Interessante anche la quantificazione. La Corte riconosce che i lavori hanno comunque prodotto un’utilità per il Comune – sistemazione della sede stradale, regimazione delle acque e interventi sul movimento franoso – e applica il principio del compensatio lucri cum damno, riducendo il pregiudizio al 50% del finanziamento, ossia 121.977,66 euro.

La condanna è solidale, con quote interne differenziate: del 40%, 10% e 5% a seconda dei convenuti.

Il precipitato operativo è patente: nei finanziamenti vincolati non basta dimostrare che “qualcosa di utile” sia stato realizzato. La risorsa pubblica deve essere utilizzata precisamente per lo scopo che ne ha giustificato l’erogazione. E soprattutto, per amministratori, dirigenti, RUP e professionisti esterni, il processo penale non rappresenta – se mai lo è stato – il cronometro della responsabilità erariale. La Corte dei conti può partire, accertare e condannare autonomamente. E, come questa sentenza dimostra, può anche precedere tutte le altre giurisdizioni.