Può un’attività radicalmente vietata produrre conseguenze risarcitorie meno immediate di un incarico semplicemente non autorizzato? È questo il paradosso apparente affrontato dalle Sezioni riunite, chiamate a pronunciarsi nuovamente, in sede di motivato dissenso, sul rapporto tra incompatibilità e responsabilità amministrativa.

La vicenda riguarda un’avvocata dell’INPS che aveva mantenuto una carica retribuita nel consiglio di amministrazione di una società privata, nonostante ripetuti dinieghi dell’amministrazione. Condannata in primo grado al riversamento di 69.836 euro, ottiene in appello il rigetto della domanda risarcitoria.

Confermando il precedente n. 1/2025, le Sezioni riunite escludono che l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 costituiscano discipline sovrapponibili. Tra le disposizioni intercorre, piuttosto, un rapporto di «specialità reciproca».

Nelle incompatibilità relative, l’attività è astrattamente consentita, purché autorizzata. La violazione dell’obbligo autorizzatorio comporta il riversamento dei compensi, la cui omissione configura un danno da mancata entrata.

Nelle incompatibilità assolute, invece, il legislatore ha già escluso ogni possibilità di autorizzazione, prevedendo la decadenza dall’impiego secondo la disciplina applicabile. Manca, tuttavia, una disposizione che attribuisca automaticamente all’amministrazione i compensi percepiti all’esterno.

La distinzione è giuridicamente significativa: la gravità della violazione non determina, di per sé, l’esistenza di un credito risarcitorio dell’amministrazione.

Resta possibile perseguire il danno derivante dalla minore resa lavorativa, dal disservizio o dall’alterazione del sinallagma contrattuale. Occorre, però, provarne i presupposti, anche attraverso elementi presuntivi.

La pronuncia riafferma così un limite essenziale della responsabilità amministrativa: il divieto tutela l’esclusività del servizio pubblico, ma non trasforma automaticamente ogni compenso privato in una perdita erariale.

Ne deriva una conseguenza giuridica rilevante. Per l’affermazione della responsabilità giuridica, l’azione contabile deve individuare non soltanto la condotta vietata, ma anche la specifica lesione patrimoniale che ne sia causalmente derivata.

La decisione, dunque, non attenua il rigore del regime delle incompatibilità. Impedisce, piuttosto, che la responsabilità risarcitoria diventi una sanzione patrimoniale priva di un autonomo fondamento normativo.